LO Statuto


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Associazione “DEMOSFERA” – STATUTO


 

Sommario



Articolo 1 –           Denominazione, scopo, sede e simbolo. 3

Articolo 2 –           Organizzazione della piattaforma. 3

Articolo 3 –           Utenti 4

Articolo 4 –           Soci 4

Articolo 5 –           Organi 4

Articolo 6 –           L’Assemblea dei Soci 4

Articolo 7 –           L’Assemblea dei delegati 4

Articolo 8 –           Il Comitato di gestione della Piattaforma. 5

Articolo 9 –           Il Comitato tecnico. 6

Articolo 10 –        Norme finanziarie. 7

Articolo 11 –        Modifiche di Statuto. 8

Articolo 12 –        Norme transitorie. 8

Articolo 13 –        Liquidazione. 8

Allegato 1. 9

Allegato 2. 10

 

Articolo 1 –    Denominazione, scopo, sede e simbolo

  1. È costituita l’Associazione “DEMOSFERA” (nel seguito “l’Associazione”), senza scopo di lucro, che intende assicurare la gestione di una piattaforma telematica di partecipazione collaborativa, utilizzabile in modo condiviso da associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro (nel seguito “Gruppi”), con l’obiettivo di realizzare uno spazio democratico che favorisca l’esercizio effettivo della sovranità popolare nel rispetto dei principi della Costituzione e dell’Unione Europea. La piattaforma costituisce uno strumento di partecipazione attiva alla vita politica che si manifesta anche esternamente attraverso la mobilitazione di idee e iniziative sui territori su tematiche di rilevanza locale, nazionale e globale.
  2. L’Associazione ha sede legale all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo. L’Assemblea dei delegati, a maggioranza semplice, può deliberare il trasferimento della sede legale.
  3. Il simbolo grafico dell’Associazione è riprodotto nell’Allegato 1 al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2 –    Organizzazione della piattaforma

  1. La Piattaforma è organizzata in uno spazio generale condiviso e in spazi destinati ai Gruppi e da questi autonomamente gestiti.
  2. L’accesso alla parte pubblica dello spazio generale e degli spazi destinati ai Gruppi è libero.
  3. Le decisioni dell’Associazione sono assunte nella parte riservata dello spazio generale a maggioranza semplice.
  4. L’accesso a ciascuno spazio è autorizzato autonomamente dal Gruppo cui è destinato, il quale stabilisce i livelli di accesso e le relative prerogative e autorizzazioni di ciascun utente.
  5. Per ottenere l’attivazione di uno spazio un Gruppo stipula una convenzione con l’Associazione. La convenzione stabilisce:
    1. le funzionalità dello spazio;
    2. il contributo finanziario per l’attivazione dello spazio;
    3. gli amministratori dello spazio, che, in particolare, saranno abilitati ad attribuire i livelli di accesso agli utenti del Gruppo;
    4. l’adesione del Gruppo alla carta dei valori;
    5. l’ impegno del Gruppo a popolare lo spazio generale condiviso con propri documenti;
    6. l’impegno del Gruppo a vigilare sul rispetto della netiquette da parte dei propri utenti;
    7. le modalità di designazione di due rappresentanti del Gruppo nell’Assemblea dei delegati, che devono essere di genere diverso.
  6. Ciascun Gruppo decide autonomamente i documenti da pubblicare nello spazio generale.

Articolo 3 –    Utenti

  1. Chiunque abbia compiuto sedici anni può diventare utente delle parti private della piattaforma con le seguenti modalità:
  2. associarsi alla piattaforma fornendo il proprio codice fiscale e una scansione della propria carta di identità, dotandosi di una password e indicando l’eventuale Gruppo di appartenenza;
  3. sottoscrivere il codice di comportamento degli utenti (netiquette) contenuto nel Regolamento di cui al successivo articolo 7, comma 6, e la carta dei valori di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Statuto;
  4. versare il contributo annuale al funzionamento della Piattaforma nell’importo fissato.
  5. Gli utenti sono abilitati a tutte le funzionalità dello spazio generale.

Articolo 4 –    Soci

  1. Sono Soci dell’Associazione:
  2. coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  3. gli utenti.

Articolo 5 –    Organi

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. l’Assemblea dei Soci;
  3. l’Assemblea dei delegati;
  4. il Comitato di gestione della Piattaforma;
  5. il Comitato tecnico.

Articolo 6 –    L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento del contributo annuale.
  2. L’Assemblea dei Soci elegge i propri rappresentanti nell’Assemblea dei delegati con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2.

Articolo 7 –    L’Assemblea dei delegati

  1. L’Assemblea dei delegati è costituita da rappresentanti dei Soci in ragione di uno ogni cinquanta Soci e da due rappresentanti per ciascun Gruppo.
  2. I rappresentanti dei Soci nell’Assemblea dei delegati sono eletti ogni due anni dall’Assemblea dei Soci, con voto anche telematico, sulla base di una lista composta da candidati sostenuti da almeno cinque Soci. Ciascun Socio può esprimere una preferenza. Espletate le votazioni, i candidati sono ordinati in ordine decrescente di preferenze ricevute.  A parità di preferenze prevale il candidato più giovane d’età. Risultano eletti i primi candidati di ciascun genere nel rispetto dell’equilibrio di genere. Ai membri eletti si aggiungono due rappresentanti per ciascun Gruppo designati con le modalità previste nella convenzione (articolo 2, comma 5, lettera g). I due rappresentanti devono essere di genere diverso.
  3. L’Assemblea dei delegati approva a maggioranza assoluta il regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei delegati, del Comitato di gestione della Piattaforma e del Comitato tecnico e il regolamento finanziario.
  4. L’Assemblea dei delegati elegge il Comitato di gestione della Piattaforma.
  5. L’Assemblea dei delegati nomina il Comitato tecnico su proposta del Comitato di gestione della Piattaforma.
  6. L’Assemblea dei delegati delibera entro sei mesi dalla costituzione, su proposta del Comitato di gestione della Piattaforma, il Regolamento di utilizzo della Piattaforma.
  7. L’Assemblea dei delegati delibera, su proposta del Comitato di gestione della Piattaforma, sentito il Comitato tecnico, il tipo di Piattaforma da adottare e il relativo programma d’implementazione. Delibera altresì la tipologia di utenti per i quali l’uso della piattaforma può essere autorizzato.
  8. L’Assemblea dei delegati può procedere, con decisione motivata, con voto palese, anche telematico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, allo scioglimento del Comitato di gestione della Piattaforma o alla rimozione di uno o più componenti.
  9. L’Assemblea dei delegati può procedere, con decisione motivata, con voto palese, anche telematico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, allo scioglimento del Comitato tecnico o alla rimozione di uno o più componenti.

 

Articolo 8 –    Il Comitato di gestione della Piattaforma

  1. Il Comitato di gestione della Piattaforma è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei delegati sulla base di una lista di Soci designati dai Gruppi in ragione di due per ciascun Gruppo e da Soci la cui candidatura sia sottoscritta da almeno cinque Soci. Ciascun membro dell’Assemblea dei delegati può esprimere una preferenza, con voto anche telematico. I due Soci designati da ciascun Gruppo devono essere di genere diverso. Espletate le votazioni, i candidati sono ordinati in ordine decrescente di preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale il candidato più giovane d’età. Risultano eletti i primi quattro candidati di un genere e i primi tre candidati dell’altro genere.
  2. Il Comitato di gestione della Piattaforma assicura il corretto funzionamento della piattaforma nei suoi diversi aspetti economici, organizzativi e operativi e ne promuove l’utilizzo.
  3. Del Comitato di gestione della Piattaforma non può far parte nessun componente del Comitato tecnico e viceversa.
  4. Il Comitato di gestione della Piattaforma elegge al suo interno, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un Coordinatore e una Coordinatrice che assumono, a rotazione annuale, la rappresentanza legale dell’Associazione e un tesoriere o una tesoriera; gli eletti restano in carica per due anni.
  5. Il Comitato di gestione della Piattaforma adotta nella sua prima riunione un regolamento provvisorio di utilizzo della piattaforma che resta in vigore fino all’approvazione da parte dell’Assemblea dei delegati del regolamento definitivo.
  6. Il Comitato di gestione della Piattaforma redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei delegati il regolamento di utilizzo della Piattaforma che stabilisce tra l’altro:
  • le modalità d’iscrizione;
  • l’ammontare del contributo annuale degli utenti e del contributo finanziario per l’attivazione degli spazi destinati ai Gruppi;
  • la convenzione di cui all’articolo 2, comma 5;
  • il codice di comportamento degli utenti (netiquette) e le sanzioni da comminare agli utenti che violino tale codice. Le sanzioni sono comminate dal Comitato di gestione della Piattaforma nel rispetto di criteri di trasparenza delle motivazioni e di garanzia dei diritti degli utenti, compresa la facoltà di ricorrere in contraddittorio per una revisione delle decisioni. Sull’eventuale ricorso decide l’Assemblea dei delegati.
  1. Il Comitato di gestione della Piattaforma redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei delegati le eventuali modifiche al regolamento di utilizzo della Piattaforma.
  2. Il Comitato di gestione della Piattaforma propone all’Assemblea dei delegati la composizione del Comitato tecnico, nel rispetto della parità di genere.
  3. Il Comitato di gestione della Piattaforma demanda al Comitato tecnico l’esecuzione operativa delle decisioni adottate, quali l’apertura o chiusura degli spazi destinati ai Gruppi. Il Comitato di gestione della Piattaforma può richiedere pareri tecnici al Comitato tecnico circa le decisioni da adottare, in particolare per quanto attiene all’impatto sull’usabilità e sulle performance della Piattaforma.
  4. Il Comitato di gestione della Piattaforma relaziona almeno ogni sei mesi tramite il Coordinatore o la Coordinatrice all’Assemblea dei delegati e scade all’atto del rinnovo dell’Assemblea dei delegati.
  5. I componenti del Comitato di gestione della Piattaforma adempiono al loro incarico a titolo gratuito.

Articolo 9 –    Il Comitato tecnico

  1. Il Comitato tecnico è composto da un massimo di 10 persone che possono essere anche esterne all’Associazione. Esso è nominato dall’Assemblea dei delegati su proposta del Comitato di gestione.
  2. Il Comitato tecnico ha il compito:
  3. di amministrare tecnicamente la Piattaforma;
  4. di fornire pareri tecnici sulle decisioni del Comitato di gestione della Piattaforma, anche in termini di valutazione dell’impatto sulle performance e sull’usabilità della piattaforma e sui costi connessi;
  5. di gestire operativamente la Piattaforma;
  6. di garantire la sicurezza dei dati, e di adottare  le opportune politiche di protezione dell’integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni.
  7. Il Comitato tecnico elegge con la maggioranza dei due terzi dei componenti un Coordinatore o una coordinatrice.
  8. Il Comitato tecnico relaziona almeno ogni sei mesi sul proprio operato all’Assemblea dei delegati con un rapporto redatto dal coordinatore o coordinatrice e scade all’atto del rinnovo dell’Assemblea dei delegati.
  9. Quando lo ritenga utile in ragione dei compiti affidatigli, il Comitato tecnico può avvalersi, sentito il Comitato di gestione della Piattaforma, di ulteriori collaborazioni sotto la responsabilità collegiale dei suoi componenti.

Articolo 10 –       Norme finanziarie

  1. Il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Associazione è il tesoriere.
  2. Il finanziamento dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e dei Gruppi e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.
  3. Ulteriori risorse per finanziare l’attività dell’Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalità stabilite dalla legge e da un apposito Regolamento finanziario da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Il Regolamento deve in particolare fissare i requisiti soggettivi del donatore, un eventuale tetto massimo alle donazioni e tutte le condizioni necessarie a evitare condizionamenti dell’Associazione.
  4. Il tesoriere redige il bilancio consuntivo di esercizio dell’Associazione in conformità alla normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, dopo l’esame e l’approvazione del Comitato di gestione della Piattaforma, sono approvati dall’Assemblea dei delegati entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce.
  5. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone all’esame e all’approvazione del Comitato di gestione della Piattaforma il bilancio preventivo per l’anno successivo. Esso è quindi approvato dall’Assemblea dei delegati entro il 31 dicembre, che delibera in quella sede sulla obbligatorietà di sottoporre il bilancio consuntivo successivo a certificazione da una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato di gestione della Piattaforma che pubblica nello spazio generale della Piattaforma le motivazioni della propria scelta. Essa verificherà in particolare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano. Il giudizio rilasciato sul bilancio di esercizio dalla società di revisione è senza ritardo pubblicato sullo spazio generale  della Piattaforma.
  6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio sono pubblicati nella parte pubblica dello spazio generale  della Piattaforma entro quindici giorni dall’approvazione. In un’apposita “sezione della trasparenza” dello spazio generale sono riportati i dettagli delle voci di bilancio.
  7. Entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il tesoriere predispone una bozza di Regolamento finanziario che, dopo l’approvazione del Comitato di gestione della Piattaforma, è pubblicato sullo spazio generale dove, dopo una fase di elaborazione partecipata e collaborativa, è sottoposto a votazione. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei delegati. Con la stessa procedura sono successivamente approvate eventuali modifiche al Regolamento.
  8. La gestione finanziaria è improntata a principi di trasparenza ed economicità e deve garantire l’equilibrio finanziario.

Articolo 11 –   Modifiche di Statuto

  1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall’Assemblea dei delegati a maggioranza dei due terzi, su proposta del Comitato di gestione della Piattaforma o di almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento del contributo annuale.

Articolo 12 –   Norme transitorie

  1. In sede di prima applicazione, la composizione dell’Assemblea dei delegati è definita nell’atto costitutivo. L’Assemblea dei delegati così composta dura in carica fino a un massimo di nove mesi. Entro tale termine sono indette le elezioni a norma dell’articolo 7, comma 2.
  2. In sede di prima applicazione, il Comitato di gestione della Piattaforma è nominato nell’atto costitutivo. Il Comitato di gestione della Piattaforma così composto dura in carica fino a un massimo di nove mesi. Entro tale termine sono indette le elezioni a norma dell’articolo 8, comma 1.
  3. La prima riunione dell’Assemblea dei delegati è convocata e presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo, che assume temporaneamente la rappresentanza legale dell’Associazione e la carica di tesoriere.
  4. Nella sua prima riunione l’Assemblea dei delegati nomina una commissione incaricata di redigere il regolamento di funzionamento degli organi che è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei delegati entro i successivi trenta giorni.

Articolo 13 –   Liquidazione

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dei delegati nomina uno o più liquidatori stabilendone le competenze. Il patrimonio residuo verrà devoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea dei delegati che delibera lo scioglimento, obbligatoriamente ad altra associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.